Categoria: Capo I – Locazione di unità da diporto
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Art. 42 — Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato.2. Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.3. Il contratto di locazione…
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Art. 43 — Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell’unità da diporto.2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si…
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Art. 44 — Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 43, dalla riconsegna dell’unità.
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Art. 45 — Obblighi del locatore
1. Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
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Art. 46 — Obblighi del conduttore
1. Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.