Categoria: Capo II – Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
-
Art. 26 bis — Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolar riguardo alla…
-
Art. 27 — Natanti da diporto e moto d’acqua
1. I natanti da diporto e le moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.2. I natanti da diporto, a richiesta dell’interessato, possono essere iscritti nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto…
-
Art. 27 bis — Unità da diporto a controllo remoto
1. I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in…
-
Art. 28 — Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l’importatore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme…
-
Art. 29 — Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore…
-
Art. 30 — Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) , ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla…
-
Art. 31 — Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di: a) verificare l’efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all’acquisto; c) trasferire unità da diporto da un luogo all’altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all’estero. 2. Lo…
-
Art. 32 — Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L’autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione,…
-
Art. 33 — Condizioni per la navigazione temporanea [ABROGATO]
[1. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell’autorizzazione.2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle…
-
Art. 22 — Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione, sono: a) fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 15 ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque…
-
Art. 23 — Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico…
-
Art. 24 — Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell’apparato motore, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.2.…
-
Art. 24 bis — Dichiarazione di armatore
1. Chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante…
-
Art. 25 — Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell’unità
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici.…
-
Art. 26 — Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo…