Categoria: Titolo I – Codice della nautica da diporto
-
Art. 8 — Marcatura CE di conformità [ABROGATO]
[1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell’Unione europea, secondo le modalità di cui all’allegato III; a) unità da diporto, moto d’acqua e componenti di cui all’allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all’allegato II;…
-
Art. 9 — Valutazione della conformità [ABROGATO]
[1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea espletano le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4. Per le unità da diporto, in caso di valutazione della conformità successiva alla costruzione, se né il…
-
Art. 10 — Organismi di certificazione [ABROGATO]
[1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 9, nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo…
-
Art. 11 — Vigilanza e verifica della conformità [ABROGATO]
[1. La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente capo è demandata al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.2. Al fine di verificare la conformità dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, alle prescrizioni del presente capo, le amministrazioni…
-
Art. 12 — Clausola di salvaguardia [ABROGATO]
[1. Le amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all’articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorché recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la…
-
Art. 13 — Disposizioni transitorie [ABROGATO]
[1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità: a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), nonché…
-
Art. 14 — Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all’articolo 3, diverse…
-
Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui…
-
Art. 2 — Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
1. L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;…
-
Art. 2 bis — Nautica sociale
1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale: a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;…
-
Art. 3 — Definizioni
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht: si intende ogni unità di cui all’articolo 2 del presente codice, nonché le navi…
-
Art. 4 — Ambito di applicazione [ABROGATO]
[1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a: 1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra devirgolacinque e ventiquattro metri; 2) moto d’acqua, come definite dall’articolo 5; 3) componenti di cui all’allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente…
-
Art. 5 — Definizioni [ABROGATO]
[1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti; b) moto d’acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d’acqua come fonte…
-
Art. 6 — Requisiti essenziali di sicurezza [ABROGATO]
[1. I prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori indicati nell’allegato II.2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa…
-
Art. 7 — Immissione in commercio e messa in servizio [ABROGATO]
[1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro destinazione i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all’articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all’articolo 8.2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori…