Categoria: PARTE Quarta – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
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Art. 389 — Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2.1-bis. [[ABROGATO]].2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.3. Le…
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Art. 390 — Disciplina transitoria
1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata…
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Art. 391 — Disposizioni finanziarie e finali
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.2. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.Il presente decreto,…