Categoria: Titolo VIII – Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali (artt. 317-321)
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Art. 318 — Sequestro preventivo
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e…
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Art. 319 — Sequestro conservativo
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142.2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l’apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l’articolo 150…
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Art. 320 — Legittimazione del curatore
1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per cassazione.
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Art. 321 — Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione
1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.
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Art. 317 — Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi
1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.2. Per misure cautelari reali di cui al comma…