Categoria: Capo III – Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l’insolvenza
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Art. 316 — Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a: a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione la comunicazione dei segnali di cui all’articolo 3; b) [[LETTERA ABROGATA]]; c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza…