Categoria: Capo II – Procedimento

  • Art. 295 — Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

    1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta…

  • Art. 311 — Liquidazione dell’attivo

    1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione.2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.3. Nel caso di società…

  • Art. 296 — Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

    1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l’articolo 297, comma 8.

  • Art. 312 — Ripartizione dell’attivo

    1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’articolo 221.2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte…

  • Art. 297 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

    1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa…

  • Art. 313 — Chiusura della liquidazione

    1. Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’articolo…

  • Art. 298 — Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

    1. Se l’impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell’articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza…

  • Art. 314 — Concordato della liquidazione

    1. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 240, osservate le disposizioni dell’articolo 265, se si tratta di società.2. La proposta di concordato è depositata nella…

  • Art. 299 — Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza

    1. Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale…

  • Art. 315 — Risoluzione e annullamento del concordato

    1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall’articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato…

  • Art. 300 — Provvedimento di liquidazione

    1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

  • Art. 301 — Organi della liquidazione coatta amministrativa

    1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 356 e 358. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.2. Qualora l’importanza dell’impresa…

  • Art. 302 — Responsabilità del commissario liquidatore

    1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.2. Durante la liquidazione l’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti…

  • Art. 303 — Effetti del provvedimento di liquidazione

    1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l’impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall’articolo 314.2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto…

  • Art. 304 — Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

    1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell’articolo 165.2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del…

  • Art. 305 — Commissario liquidatore

    1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa o dell’ente richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio.3. Il…

  • Art. 306 — Relazione del commissario

    1. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione…

  • Art. 307 — Poteri del commissario

    1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa o dell’ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, primo, sesto e ottavo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.2. Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 132…

  • Art. 308 — Comunicazione ai creditori e ai terzi

    1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un domicilio digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito…

  • Art. 309 — Domande dei creditori e dei terzi

    1. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica…

  • Art. 310 — Formazione dello stato passivo

    1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all’articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali. Il commissario…