Categoria: Capo VIII – Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
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Art. 260 — Versamenti dei soci a responsabilità limitata
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.2. Contro il decreto emesso…
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Art. 261 — Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
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Art. 262 — Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.2. Il curatore provvede a norma dell’articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione…
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Art. 263 — Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
1. Se a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di…
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Art. 264 — Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea
1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 133.2. Il programma di liquidazione può…
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Art. 265 — Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle…
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Art. 266 — Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 124.
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Art. 267 — Concordato del socio
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.
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Art. 254 — Doveri degli amministratori e dei liquidatori
1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.
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Art. 255 — Azioni di responsabilità
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire: a) l’azione sociale di responsabilità; b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l’azione prevista dall’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del codice civile;…
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Art. 256 — Società con soci a responsabilità illimitata
1. La sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente…
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Art. 257 — Liquidazione giudiziale della società e dei soci
1. Nei casi previsti dall’articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.2. Il patrimonio della…
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Art. 258 — Effetti sulla società dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci
1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
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Art. 259 — Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente.