Categoria: Capo VII – Concordato nella liquidazione giudiziale
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Art. 253 — Nuova proposta di concordato
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
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Art. 240 — Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da…
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Art. 241 — Esame della proposta e comunicazione ai creditori
1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica…
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Art. 242 — Concordato nel caso di numerosi creditori
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
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Art. 243 — Voto nel concordato
1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice…
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Art. 244 — Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono…
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Art. 245 — Giudizio di omologazione
1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se…
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Art. 246 — Efficacia del decreto
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 245.2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione…
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Art. 247 — Reclamo
1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 51,…
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Art. 248 — Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.2. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i…
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Art. 249 — Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo…
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Art. 250 — Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.3. Il procedimento è regolato dall’articolo 41. Ad…
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Art. 251 — Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.2. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla…
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Art. 252 — Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto…