Categoria: Capo VI – Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
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Art. 238 — Concorso dei vecchi e nuovi creditori
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
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Art. 239 — Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito…
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Art. 233 — Casi di chiusura
1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude: a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo; b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori…
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Art. 234 — Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
1. La chiusura della procedura nel caso di cui all’articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti,…
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Art. 235 — Decreto di chiusura
1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall’articolo 45. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9.2.…
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Art. 236 — Effetti della chiusura
1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.2. Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 234.3. I creditori riacquistano il…
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Art. 237 — Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
1. Salvo che sia stata pronunciata l’esdebitazione nei casi preveduti dall’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in…