Categoria: Sezione III – Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
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Art. 159 — Rendita perpetua e rendita vitalizia
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’articolo 1866 del codice civile.2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.
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Art. 160 — Creditore di più coobbligati solidali
1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.
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Art. 161 — Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
1. Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.2. Il coobbligato che ha diritto di regresso…
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Art. 162 — Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose…
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Art. 150 — Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
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Art. 151 — Concorso dei creditori
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.3. Le disposizioni del comma…
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Art. 152 — Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il…
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Art. 153 — Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo
1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.2. Essi hanno diritto di concorrere…
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Art. 154 — Crediti pecuniari
1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all’archiviazione disposta ai sensi dell’articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall’articolo 153,…
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Art. 155 — Compensazione
1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda…
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Art. 156 — Crediti infruttiferi
1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l’intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall’articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al…
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Art. 157 — Obbligazioni ed altri titoli di debito
1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
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Art. 158 — Crediti non pecuniari
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa…