Categoria: Capo IV – Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Art. 344 — Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo…