Categoria: Capo II – Reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale
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Art. 339 — Mercato di voto
1. Il creditore che stipula con l’imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell’interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.2. La…
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Art. 340 — Esercizio abusivo di attività commerciale
1. Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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Art. 329 — Fatti di bancarotta fraudolenta
1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall’articolo 322, comma 1, se: a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il…
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Art. 330 — Fatti di bancarotta semplice
1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali: a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla…
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Art. 331 — Ricorso abusivo al credito
1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
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Art. 332 — Denuncia di crediti inesistenti
1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
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Art. 333 — Reati dell’institore
1. All’institore dell’imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.
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Art. 334 — Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale
1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la…
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Art. 335 — Accettazione di retribuzione non dovuta
1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.2. Nei casi…
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Art. 336 — Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
1. Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino…
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Art. 337 — Coadiutori del curatore
1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione della liquidazione giudiziale.
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Art. 338 — Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.2. Se la domanda è ritirata prima della verificazione…