Categoria: Sezione VI – Omologazione del concordato preventivo
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Art. 113 — Chiusura della procedura
1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’articolo 48.2. L’omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 40.
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Art. 114 — Cessioni dei beni
1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo…
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Art. 115 — Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni
1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l’azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta…
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Art. 116 — Trasformazione, fusione o scissione
1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione.2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 48, dispone che il…
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Art. 117 — Effetti del concordato per i creditori
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente…
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Art. 118 — Esecuzione del concordato
1. Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a…
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Art. 119 — Risoluzione del concordato
1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.2. Al procedimento è chiamato a partecipare l’eventuale garante.3. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del…
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Art. 120 — Annullamento del concordato
1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi…
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Art. 112 — Giudizio di omologazione
1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l’esito della votazione; c) l’ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano…