Categoria: Sezione II – Organi e amministrazione
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Art. 92 — Commissario giudiziale
1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche’ le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le…
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Art. 93 — Pubblicità del decreto
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.