Categoria: Sezione III – Concordato minore
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Art. 76 — Presentazione della domanda e attività dell’OCC
1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di…
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Art. 77 — Inammissibilità della domanda di concordato minore
1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha…
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Art. 78 — Procedimento
1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area…
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Art. 79 — Maggioranza per l’approvazione del concordato minore
1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste…
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Art. 80 — Omologazione del concordato minore
1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.3. Quando uno…
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Art. 81 — Esecuzione del concordato minore
1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto…
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Art. 82 — Revoca dell’omologazione
1. Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate…
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Art. 83 — Conversione in procedura liquidatoria
1. In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore…
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Art. 74 — Proposta di concordato minore
1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse…
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Art. 75 — Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale…