Categoria: Sezione I – Piano attestato di risanamento
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Art. 56 — Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
1. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; b) le principali cause della…