Categoria: Capo I – Accordi
-
Art. 60 — Accordi di ristrutturazione agevolati
1. La percentuale di cui al all’articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
-
Art. 61 — Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.2. Ai fini di cui al comma…
-
Art. 62 — Convenzione di moratoria
1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti…
-
Art. 63 — Transazione su crediti tributari e contributivi
1. Nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per…
-
Art. 64 — Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive in caso di concessione di misure protettive
1. Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all’omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482…
-
Art. 56 — Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
1. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; b) le principali cause della…
-
Art. 57 — Accordi di ristrutturazione dei debiti
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 48.2. Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario…
-
Art. 58 — Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
1. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.2. Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano,…
-
Art. 59 — Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’articolo 1239 del codice civile.2. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.3. Salvo patto contrario, gli accordi di…