Categoria: Capo IV – Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
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Art. 40 — Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
1. Il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.2. Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per…
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Art. 41 — Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.2. Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui…
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Art. 42 — Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all’articolo 367 e con…
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Art. 43 — Rinuncia alla domanda
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all’articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.2. Sull’estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l’estinzione,…
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Art. 44 — Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione
1. Il debitore può presentare la domanda di cui all’articolo 40 con la documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in…
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Art. 45 — Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l’accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64 bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al…
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Art. 46 — Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 44, e fino al decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del…
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Art. 47 — Apertura del concordato preventivo
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica: a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato…
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Art. 48 — Procedimento di omologazione
1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell’articolo 109, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,…
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Art. 49 — Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell’articolo 121, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni…
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Art. 50 — Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro…
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Art. 51 — Impugnazioni
1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazioneo degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso…
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Art. 52 — Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi
1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo…
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Art. 37 — Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore.2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico…
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Art. 53 — Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione
1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall’articolo 147 del decreto…
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Art. 38 — Iniziativa del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.2. L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione…
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Art. 54 — Misure cautelari e protettive
1. Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo…
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Art. 39 — Obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza
1. Il debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto…
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Art. 55 — Procedimento
1. Nei casi previsti dall’articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per…