Categoria: Capo III – Cessazione dell’attività del debitore
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Art. 33 — Cessazione dell’attività
1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.2. Per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione…
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Art. 34 — Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
1. L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo [[n33ccrisiimpr].2. L’erede può chiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.3. L’erede che chiede…
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Art. 35 — Morte del debitore
1. Se il debitore muore dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario.2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte…
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Art. 36 — Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva
1. Nel caso previsto dall’articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’articolo 641 del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 dello stesso codice.