Categoria: Capo I – Giurisdizione

  • Art. 26 — Giurisdizione italiana

    1. L’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all’estero, quando ha una dipendenza in Italia.2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all’estero non…