Categoria: Capo II – Delle locazioni turistiche
-
Art. 53 — Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche
1. Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
-
Art. 52 — Locazioni di interesse turistico e alberghiere
1. All’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente: “La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio…