Categoria: Sezione VII – Responsabilità del venditore
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Art. 50 — Responsabilità del venditore
1. Il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato…
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Art. 51 — Responsabilità in caso di errore di prenotazione
1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.2. Il professionista non è responsabile degli errori…
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Art. 51 bis — Obbligo del venditore di indicare la propria qualità
1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell’articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l’indirizzo geografico, il recapito telefonico e…
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Art. 51 ter — Obblighi specifici del venditore quando l’organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo
1. Se l’organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l’organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.
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Art. 51 quater — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 46 e gli effetti degli articoli 51 bis e 51 ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.