Categoria: Sezione VI – Servizi turistici collegati
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Art. 49 — Obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento e d’informazione in relazione ai servizi turistici collegati
1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei…