Categoria: Sezione II – Obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico
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Art. 37 — Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli
1. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.2. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.
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Art. 34 — Informazioni precontrattuali
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni: a) le caratteristiche…
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Art. 35 — Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico
1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.2. L’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed…
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Art. 36 — Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. I contratti di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile.2. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.3. Il viaggiatore ha diritto…