Categoria: Capo I – Strutture ricettive e altre forme di ricettività
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Art. 8 — Classificazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; b) strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all’aperto; d) strutture ricettive di mero supporto. 2. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta…
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Art. 9 — Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere
1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: a) gli alberghi; b) i motels; c) i villaggi-albergo; d) le residenze turistico alberghiere; e) gli alberghi diffusi; f) le residenze d’epoca alberghiere; g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; h) le residenze della salute – beauty farm; i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi…
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Art. 10 — Classificazione standard qualitativi
1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e…
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Art. 11 — Pubblicità dei prezzi
1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l’obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in…