Categoria: Titolo II – Codice del turismo

  • Art. 6 — Definizione

    1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

  • Art. 7 — Percorsi formativi

    1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d’intesa con la Conferenza permanente per…