Categoria: Capo II – Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale
-
Art. 84 — Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all’articolo 79, commi 2, 3 e 4 le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione,…
-
Art. 85 — Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso
1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto…
-
Art. 86 — Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione…