Categoria: Capo III – Di altre specifiche misure
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Art. 67 — Accesso al credito agevolato
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 56, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di attività e di…
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Art. 68 — Privilegi
1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751 bis del codice civile.2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di…
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Art. 69 — Accesso al Fondo sociale europeo
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l’accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
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Art. 70 — Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi…
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Art. 71 — Locali utilizzati
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.2. Lo Stato, le Regioni…