Categoria: Titolo VI – Codice del terzo settore
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Art. 51 — Revisione periodica del Registro
1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso.
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Art. 52 — Opponibilità ai terzi degli atti depositati
1. Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno…
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Art. 53 — Funzionamento del Registro
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di…
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Art. 54 — Trasmigrazione dei registri esistenti
1. Con il decreto di cui all’articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività…
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Art. 45 — Registro unico nazionale del Terzo settore
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura…
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Art. 46 — Struttura del Registro
1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. 2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può…
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Art. 47 — Iscrizione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed…
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Art. 48 — Contenuto e aggiornamento
1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità…
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Art. 49 — Estinzione o scioglimento dell’ente
1. L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l’ufficio del registro unico nazionale presso il quale l’ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell’articolo 11 e seguenti…
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Art. 50 — Cancellazione e migrazione in altra sezione
1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel…