Categoria: Capo VI – Delle società di mutuo soccorso
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Art. 42 — Rinvio
1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.
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Art. 43 — Trasformazione
1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2022 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
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Art. 44 — Modifiche e integrazioni alla disciplina
1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l’obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.2. In deroga all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.…