Categoria: Titolo V – Codice del terzo settore
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Art. 42 — Rinvio
1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.
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Art. 43 — Trasformazione
1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2022 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
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Art. 44 — Modifiche e integrazioni alla disciplina
1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l’obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.2. In deroga all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.…
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Art. 32 — Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente…
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Art. 33 — Risorse
1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento…
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Art. 34 — Ordinamento ed amministrazione
1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo…
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Art. 37 — Enti filantropici
1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.2. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente filantropico. L’indicazione di ente filantropico,…
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Art. 38 — Risorse
1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi…
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Art. 39 — Bilancio sociale
1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
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Art. 41 — Reti associative
1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano…