Categoria: Capo II – Della costituzione

  • Art. 21 — Atto costitutivo e statuto

    1. L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e…

  • Art. 22 — Acquisto della personalità giuridica

    1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica…