Categoria: Titolo III – Codice del processo tributario
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Art. 71 — Norme abrogate
1. Sono abrogati l’art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l’articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l’art. 19, commi 4 e 5, e l’art. 20 del decreto del Presidente…
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Art. 72 — Controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Le controversie pendenti dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d’insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della commissione tributaria…
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Art. 73 — Istanza di trattazione [ABROGATO]
[1. Il ricorrente e qualsiasi altra parte nelle controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di cui all’art. 72 apposita istanza di trattazione alla segreteria delle commissioni tributarie provinciale o regionale competenti. 2. L’istanza di trattazione sottoscritta dalla parte o dal…
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Art. 74 — Controversie pendenti davanti alla corte di appello
1. Alle controversie, che alla data di cui all’articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l’impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 75 — Controversie pendenti davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a centrale
1. Alle controversie che alla data di cui all’articolo 72 pendono davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale o per le quali pende il termine per l’impugnativa davanti allo stesso organo , nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato…
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Art. 76 — Controversie in sede di rinvio
1. Se alla data prevista dall’art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d’appello o a seguito di decisione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo…
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Art. 77 — Procedimento contenzioso amministrativo davanti all’intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell’art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all’intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorché…
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Art. 78 — Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d’insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e non sono…
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Art. 79 — Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d’appello davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto…
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Art. 80 — Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.