Categoria: Sezione IV – La revocazione
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Art. 64 — Sentenze revocabili e motivi di revocazione
1. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1,…
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Art. 65 — Proposizione della impugnazione
1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall’art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri…
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Art. 66 — Procedimento
1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.
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Art. 67 — Decisione
1. Ove ricorrano i motivi di cui all’art. 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la…
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Art. 67 bis — Esecuzione provvisoria
1. Le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.