Categoria: Capo III – Le impugnazioni
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Art. 62 bis — Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione
1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di…
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Art. 63 — Giudizio di rinvio
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.2. Se…
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Art. 49 — Disposizioni generali applicabili
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.
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Art. 64 — Sentenze revocabili e motivi di revocazione
1. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1,…
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Art. 50 — I mezzi d’impugnazione
1. I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.
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Art. 65 — Proposizione della impugnazione
1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall’art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri…
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Art. 51 — Termini d’impugnazione
1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 3.2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2,…
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Art. 66 — Procedimento
1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.
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Art. 52 — Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello
1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell’articolo 4, comma 2.2. L’appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e…
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Art. 67 — Decisione
1. Ove ricorrano i motivi di cui all’art. 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la…
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Art. 53 — Forma dell’appello
1. Il ricorso in appello contiene l’indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se…
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Art. 67 bis — Esecuzione provvisoria
1. Le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.
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Art. 54 — Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale
1. Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale.
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Art. 55 — Provvedimenti presidenziali
1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado.
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Art. 56 — Questioni ed eccezioni non riproposte
1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.
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Art. 57 — Domande ed eccezioni nuove
1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.
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Art. 58 — Nuove prove in appello
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.2. Possono essere proposti motivi…
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Art. 59 — Rimessione alla commissione provinciale
1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o…
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Art. 60 — Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile
1. L’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.
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Art. 61 — Norme applicabili
1. Nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.
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Art. 62 — Norme applicabili
1. Avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, primo comma, del codice di procedura civile.2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura…