Categoria: Sezione V – Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
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Art. 46 — Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma…
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Art. 39 — Sospensione del processo
1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.1-bis. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro…
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Art. 40 — Interruzione del processo
1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o…
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Art. 41 — Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo
1. La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell’art. 28.
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Art. 42 — Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo
1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente.
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Art. 43 — Ripresa del processo sospeso o interrotto
1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell’art. 30.2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del…
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Art. 44 — Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo…
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Art. 45 — Estinzione del processo per inattività delle parti
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico…