Categoria: Sezione III – La trattazione della controversia
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Art. 30 — Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
1. Se non ritiene di adottare preliminarnente i provvedimenti di cui all’art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.2. Resta salvo quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge…
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Art. 31 — Avviso di trattazione
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno dieci giorni liberi prima .2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
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Art. 32 — Deposito di documenti e di memorie
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.3. Nel solo caso di trattazione della controversia…
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Art. 33 — Trattazione in camera di consiglio
1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.…
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Art. 34 — Discussione in pubblica udienza
1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.2. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o…
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Art. 34 bis — Udienza a distanza
1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto…
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Art. 35 — Deliberazioni del collegio giudicante
1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai…