Categoria: Capo I – Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
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Art. 25 — Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte
1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti…
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Art. 39 — Sospensione del processo
1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.1-bis. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro…
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Art. 25 bis — Potere di certificazione di conformità
1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore,…
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Art. 40 — Interruzione del processo
1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o…
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Art. 26 — Assegnazione del ricorso
1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all’art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima…
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Art. 41 — Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo
1. La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell’art. 28.
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Art. 27 — Esame preliminare del ricorso
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di…
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Art. 42 — Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo
1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente.
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Art. 28 — Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione, a pena d’inammissibilità rilevabile d’ufficio, effettua…
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Art. 43 — Ripresa del processo sospeso o interrotto
1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell’art. 30.2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del…
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Art. 29 — Riunione dei ricorsi
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su…
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Art. 44 — Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo…
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Art. 30 — Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
1. Se non ritiene di adottare preliminarnente i provvedimenti di cui all’art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.2. Resta salvo quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge…
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Art. 45 — Estinzione del processo per inattività delle parti
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico…
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Art. 31 — Avviso di trattazione
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno dieci giorni liberi prima .2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
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Art. 46 — Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma…
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Art. 32 — Deposito di documenti e di memorie
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.3. Nel solo caso di trattazione della controversia…
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Art. 18 — Il ricorso
1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.2. Il ricorso deve contenere l’indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio…
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Art. 33 — Trattazione in camera di consiglio
1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.…
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Art. 19 — Atti impugnabili e oggetto del ricorso
1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l’avviso di accertamento del tributo; b) l’avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l’avviso di mora; e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29…
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Art. 34 — Discussione in pubblica udienza
1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.2. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o…
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Art. 20 — Proposizione del ricorso
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.3. Resta fermo quanto disposto…
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Art. 34 bis — Udienza a distanza
1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto…
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Art. 21 — Termine per la proposizione del ricorso
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all’articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla…
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Art. 35 — Deliberazioni del collegio giudicante
1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai…
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Art. 22 — Costituzione in giudizio del ricorrente
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di…
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Art. 36 — Contenuto della sentenza
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.2. La sentenza deve contenere: 1) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in…
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Art. 23 — Costituzione in giudizio della parte resistente
1. L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.2.…
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Art. 37 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre…
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Art. 24 — Produzione di documenti e motivi aggiunti
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.2. L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle…
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Art. 38 — Richiesta di copie e notificazione della sentenza
1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.2. Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l’originale o copia autentica dell’originale…