Categoria: Titolo III – Revocazione (artt. 106-107)
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Art. 106 — Casi di revocazione
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.3. Contro…
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Art. 107 — Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.