Categoria: Titolo VIII – Udienze (art. 87)
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Art. 87 — Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2 , ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:…