Categoria: Titolo VII – Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice (art. 86)
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Art. 86 — Procedimento di correzione
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con…