Categoria: Titolo IX – Sentenza (artt. 88-90)
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Art. 88 — Contenuto della sentenza
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione “REPUBBLICA ITALIANA”.2. Essa deve contenere: a) l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha pronunciata; b) l’indicazione delle parti e dei loro avvocati; c) le domande; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con…
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Art. 89 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la…
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Art. 90 — Pubblicità della sentenza
1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o…