Categoria: Capo III – Deliberazione
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Art. 75 — Deliberazione del collegio
1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.
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Art. 76 — Modalità della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza.2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio…