Categoria: Titolo IV – Riunione, discussione e decisione dei ricorsi (artt. 70-76)
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Art. 74 — Sentenze in forma semplificata
1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
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Art. 75 — Deliberazione del collegio
1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.
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Art. 76 — Modalità della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza.2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio…
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Art. 70 — Riunione dei ricorsi
1. Il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.
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Art. 71 — Fissazione dell’udienza
1. La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.2. La parte può segnalare l’urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.3. Il presidente, decorso il termine per…
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Art. 71 bis — Effetti dell’istanza di prelievo
1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.
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Art. 72 — Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione
1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l’udienza di discussione.2. Il collegio, se rileva l’insussistenza dei presupposti di cui al comma 1,…
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Art. 72 bis — Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione
1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e…
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Art. 73 — Udienza di discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.1-bis. Non è possibile disporre, [d’ufficio o] su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il…