Categoria: Titolo III – Mezzi di prova e attività istruttoria (artt. 63-69)
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Art. 69 — Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria
1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all’esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.
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Art. 63 — Mezzi di prova
1. Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti.2. Il giudice, anche d’ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì…
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Art. 64 — Disponibilità, onere e valutazione della prova
1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.3.…
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Art. 65 — Istruttoria presidenziale e collegiale
1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria.2. Quando l’istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica…
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Art. 66 — Verificazione
1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.2.…
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Art. 67 — Consulenza tecnica d’ufficio
1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura…
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Art. 68 — Termini e modalità dell’istruttoria
1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell’ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell’assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.2. Per l’assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il…