Categoria: Sezione II – Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
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Art. 52 — Termini e forme speciali di notificazione
1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile.3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine…
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Art. 53 — Abbreviazione dei termini
1. Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla…
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Art. 54 — Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di…