Categoria: Capo III – Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e parlamento europeo
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Art. 130 — Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti: a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente…
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Art. 131 — Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
1. L’appello avverso le sentenze di cui all’articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune.2. Il presidente…
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Art. 132 — Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.2. L’atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine…