Categoria: Titolo IV – Pronunce giurisdizionali (artt. 33-37)
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Art. 33 — Provvedimenti
1. Il giudice pronuncia: a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio; b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza; c) decreto nei casi previsti dalla legge. 2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera…
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Art. 34 — Sentenze di merito
1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; b) ordina all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine; c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare…
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Art. 35 — Pronunce di rito
1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito; b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato…
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Art. 36 — Pronunce interlocutorie
1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l’ulteriore trattazione della causa.
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Art. 37 — Errore scusabile
1. Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.