Categoria: Capo VI – Ausiliari del giudice
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Art. 20 — Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.2. Il consulente, o il verificatore, può essere…
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Art. 21 — Commissario ad acta
1. Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l’articolo 20, comma 2.
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Art. 19 — Verificatore e consulente tecnico
1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.2. L’incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura…